Art. 2.
(Accordo bilaterale per la promozione della realizzazione dell'acquedotto sottomarino).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli affari esteri promuove un apposito accordo con le autorità albanesi e con la regione Puglia, comprendente tutte le fasi di massima del progetto relativo alla realizzazione dell'acquedotto sottomarino fino alla messa in esercizio dell'opera, con particolare riguardo alle opere infrastrutturali da realizzare in Albania.